Incidenti industriali gravi: la Commissione prosegue i procedimenti d'infrazione nei confronti di 12 Stati membri per mancata adozione dei piani di emergenza per gli stabilimenti chimici
17/10/2007
La Commissione europea ha deciso di inviare un ultimo avvertimento scritto a 12 Stati membri dell'UE per mancata adozione dei piani di emergenza relativi alle aree limitrofe agli impianti industriali in cui vengono maneggiate sostanze pericolose.
Detti piani sono stati resi obbligatori dalla direttiva Seveso II, il principale atto legislativo mirante alla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti e alla riduzione degli effetti derivanti.
Stavros Dimas, Commissario all'ambiente, ha dichiarato: "Sebbene non possiamo eliminare il rischio di incidenti industriali nella società moderna, possiamo adoperarci per ridurlo il più possibile e attenuare le conseguenze di tali infortuni. È pertanto fondamentale che le disposizioni legislative elaborate a tal fine siano correttamente applicate. Constato con costernazione che molti anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e nonostante i ripetuti avvertimenti della Commissione, pochissimi Stati membri hanno adottato piani di emergenza esterna per tutti gli impianti interessati."
Piani di emergenza per gli stabilimenti industriali
La Commissione ha inviato un ultimo avvertimento scritto a 12 Stati membri (Austria, Cipro, Repubblica ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna e Svezia) per la non corretta attuazione della direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificata dalla direttiva 2003/105/CE).
Quasi 8000 stabilimenti dell'Unione europea rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di sicurezza della direttiva e circa la metà è tenuta ad elaborare piani di emergenza esterni.
Ai sensi della direttiva, nota come "direttiva Seveso II", piani di emergenza esterni devono essere predisposti per le zone limitrofe ad alcuni stabilimenti industriali nei quali si trovano grandi quantità di sostanze pericolose. I piani di emergenza esterni dovevano essere pronti fin dal 2002 negli Stati membri dell'UE-15 e dal 2004 nei 10 nuovi Stati membri; ciò nonostante in molti Stati membri un gran numero di stabilimenti risulta tuttora non in regola.
La Commissione ha rammentato a più riprese agli Stati membri i loro obblighi. Si è assistito ad un certo miglioramento della situazione in alcuni stabilimenti soggetti all'obbligo del piano di emergenza, ma mediamente la situazione resta molto preoccupante. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un ultimo avvertimento scritto agli Stati membri inadempienti.
I piani di emergenza esterni prevedono le misure da adottare al di fuori degli stabilimenti in occasione di un incidente grave o in caso di emergenza. Questi piani devono disporre azioni di attenuazione degli effetti, nel sito e fuori dal sito, nonché disposizioni intese a fornire al pubblico informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da tenere. In ciascuno Stato membro spetta alle autorità designate a tal fine predisporre i piani di emergenza e provvedere a che siano testati e, all'occorrenza, rivisti almeno ogni tre anni.
Procedura giuridica
L'articolo 226 del trattato autorizza la Commissione ad avviare un procedimento nei confronti di uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti. Se la Commissione ritiene che una violazione del diritto comunitario giustifichi l'avvio di un procedimento d'infrazione, trasmette allo Stato membro interessato una "lettera di ingiunzione" (primo avvertimento scritto) con il quale lo invita a presentare le sue osservazioni entro un determinato periodo, che è generalmente di due mesi.
In mancanza di risposta o se la risposta trasmessa è insoddisfacente, la Commissione può decidere di inviare allo Stato membro un "parere motivato" (ultimo avvertimento scritto) nel quale espone chiaramente e in modo definitivo le ragioni per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a porre rimedio alla situazione entro un determinato termine, generalmente due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia.
Se la Corte riconosce l'esistenza di un'infrazione al trattato, lo Stato membro in difetto è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la sua posizione.
L'articolo 228 del trattato autorizza la Commissione a perseguire uno Stato membro che non si è conformato alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea. L'articolo prevede anche che la Commissione possa chiedere alla Corte di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato.
Fonte: Commission européenne.